L'ECM è il sistema attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
L'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell'ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale."
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, CON DELIBERA DEL 07/07/2016, HA:
Il sistema ECM è strutturato in trienni (al momento in vigore il triennio 2020/2023) e l'obbligo formativo è pari a un totale di 150 crediti nel triennio, con alcune variabili. "
E' il Decreto 81/2008 che fissa il limite minimo del 70% dell'obbligo formativo nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.”.Pertanto, se ad esempio l'obbligo formativo standard è di 150 crediti nel triennio, il Decreto 81 impone ai medici del lavoro di conseguire almeno 105 crediti (pari al 70%) nella disciplina “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Se il medico, oltre alla medicina del lavoro, esercita anche una diversa disciplina medica, dovrà fare formazione anche in quest'ultima, fermo restando l'obbligo (seguendo l'esempio precedente) di 105 crediti in medicina del lavoro."
ESONERI ANNUALI
ESENZIONI
In presenza di una delle situazioni sopra elencate, il medico è invitato ad inoltrare al COGEAPS la segnalazione del motivo che giustifica l'esonero o l'esenzione, precisando il periodo temporale, in modo che il COGEAPS possa ricalcolare il debito formativo tenendo conto dei periodi da scomputare dal conteggio e ricordando che in presenza di più motivi di esonero o esenzione i periodi si possono cumulare, ma non sovrapporre.
Affinché ogni medico abbia esatta contezza del suo personale debito formativo, dovrebbe consultare la propria posizione sul sito COGEAPS www.cogeaps.it (previa registrazione), profilare la propria concreta attività professionale, integrare eventuali dati carenti e inserire eventuali motivi di esonero o esenzione e, una volta forniti tutti questi dati, verificare dal sito quant'è il suo debito formativo. Alla fine del triennio, una volta raggiunto questo livello, il debito formativo potrà considerarsi soddisfatto e sarà possibile ottenere da parte dell'Ordine la certificazione di compiuto assolvimento dell'obbligo formativo.
N.B. I dati relativi all'acquisizione dei crediti da parte di ciascun professionista sanitario vengono comunicati al COGEAPS dai singoli provider che sono tenuti a farlo entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascun evento formativo, indipendentemente dal momento in cui il professionista ha completato l'evento.
Questo significa che il discente potrebbe non riscontrare i crediti regolarmente acquisiti fino a che non siano decorsi i 90 giorni di tempo dalla data di scadenza di un evento."
Il Cogeaps è l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché alle rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte. I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l'evento formativo accreditato, sono obbligati (entro 90 giorni dalla fine dell'evento) a inviare al COGEAPS il flusso dei dati relativi ai partecipanti all'evento, in modo da alimentare la banca-dati del COGEAPS affinché sia costantemente aggiornata.
Il Dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano. Deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali. Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider. Gli obiettivi formativi dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell'offerta formativa ECM.
Sul sito COGEAPS, ogni medico può volontariamente attivare il proprio Dossier Formativo, cioè dichiarare gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere, che poi andrà riscontrato con gli eventi effettivamente frequentati. Al termine del periodo di osservazione, sarà quindi possibile verificare da un lato i fabbisogni formativi attesi e dall'altro la formazione effettivamente ricevuta, in modo da fornire, in primo luogo ai medici ma anche ai soggetti organizzatori di eventi formativi e agli Enti regolatori, informazioni utili ad orientare l'offerta formativa."
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
I professionisti sanitari migliorano la pratica sanitaria attraverso un apprendimento diretto e personale presso enti inseriti o non inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione.
E' riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF. La formazione individuale svolta presso enti non inseriti nella LEEF dà diritto al riconoscimento:
In ogni caso fino ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento.
Per autoformazione si intende la lettura di riviste, libri e monografie scientifiche.
Per il triennio 2020/2023 il numero complessivo di crediti riconoscibili non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale. DA VERIFICARE FILE DA GUIDA DA AGGIONRARE ANCHE 2020. "
I relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati ECM hanno diritto al riconoscimento di 1 credito ogni mezz'ora di lezione e, quindi, di 2 crediti ogni ora di lezione. Spetta al provider organizzatore dell'evento accreditato comunicare ad AGENAS/COGEAPS i nominativi, oltre che dei partecipanti all'evento in qualità di discenti, anche dei relatori e/o docenti e/o formatori. Il COGEAPS renderà visibili i crediti ECM nell'anagrafica del professionista, nel rispetto dei criteri sopra descritti. E' opportuno ricordare che per “docenza” non s'intende l'insegnamento universitario istituzionale, che di per sé non dà diritto a crediti ECM. Infatti anche i professori universitari, come ogni altro medico, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM.
Tutto incluso nella soluzione digitale di Quotidiano Sanità Club

I corsi FAD del nostro catalogo sono accreditati dal provider ECM 2506 Sanità In-Formazione.
L'ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.
*Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Delibera Age.na.s. del 27/09/18